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Quando crolla lo Stato di diritto muore il diritto internazionale

Oggi come ieri, chi esalta acriticamente l'esibizione "muscolare" è pronto a picconare la democrazia


di Alfredo Guarino*

Disincanto, sconforto, rassegnazione si diffondono a macchia d’olio, innanzi a stragi, invasioni di territori altrui, bombardamenti di popolazioni inermi, catture, nei loro territori, di capi di Stato, con meravigliose azioni spettacolari, che producono un centinaio di morti.

V’è chi ne gode e suona le campane a morto del diritto internazionale, poiché, ormai, prevale solo la legge del più forte, la legge della giungla.


Irridono l’ingenuità e la passione, in qualunque forma.

La neutralizzazione con una battuta facile, che appare saggia, ed è mortifera. Si accontentano e un po’ si compiacciono di tutto ciò che conferma la loro cupa previsione. Non si illudono, più, loro, i famosi “realisti”. Se si tratta della geopolitica, sembrano giocare a risiko con guanto di chirurgo. La guerra è fatale, ineluttabile… ripetono ai pacifisti, agli anti-militaristi che sono ai loro occhi, "bambini ottusi". Era così, anche prima del baratro.

Così scriveva Piero Gobetti, come  ricordato da Paolo Di Paolo in “Un  mondo nuovo tutti i giorni” edito da Solferino.

Il diritto internazionale opera in moltissimi campi dell’agire umano è vivo e vegeto, felicemente vigente ed effettivo. Ma è vero che subisce duri colpi dinanzi alle condotte aggressive di alcuni Stati e non vi è ora una efficace azione di contrasto e di sanzione che possa impedirle.

Sono Stati a conduzione autoritaria e repressiva, dove difetta il rispetto del diritto, in tutte le sue conformazioni: in questi Stati la violazione del diritto internazionale è parte della irrisione del diritto nel suo insieme.


Da Grozio a Pufendorf e a De Vitoria

La crisi non è del diritto internazionale, la crisi è dello Stato di diritto.

Eppure il diritto internazionale, nella storia, ha conosciuto stagioni felici e di prosperità. Già ai tempi di Roma i Pacta Foederata avevano consentito la pace nel Mediterraneo e in altre regioni europee.

È un esempio fra i tanti. Poi il diritto internazionale moderno si afferma nel tempo umanistico, con il fiorire dei commerci e delle relazioni internazionali. Grozio in Olanda, Pufendorf in Germania e De Vitoria in Spagna ne sono alfieri.

Grozio calvinista, che studia anche l’ebraismo e l’islamismo, De Vitoria, frate domenicano, che esalta la libertà di coscienza ed il rifiuto della imposizione della forza, Pufendorf luterano, che aspira ad uno Stato illuminato che tuteli i diritti umani.

Uomini di formazione differente che comprendono la necessità del dialogo e della comprensione delle ragioni dell’altro, tentano di costruire un ordinamento internazionale fondato su regole condivise, che pratichi la pace invece della guerra, nell’interesse dei popoli e degli Stati.

Allo scopo di conseguire la tutela di diritti fondamentali, dopo guerre sanguinose e controversie laceranti, che hanno minato la stabilità delle relazioni fra gli Stati ed i popoli, incidendo negativamente sul benessere e sullo sviluppo, con l’impulso degli studiosi e della comunità accademica, si è inserito nel diritto internazionale pubblico un corpo di norme imperative ed inderogabili , definite per l’appunto “ius cogens”.

Il diritto cogente si compone, ad esempio, dei seguenti principi: il divieto di genocidio, il divieto di schiavitù, di apartheid e di discriminazione, divieto di guerre di aggressione, il divieto di tortura e di trattamenti  inumani, il divieto di minaccia ed uso della forza , il divieto di inquinamento massiccio dell’atmosfera e dei mari.

La convenzione di Vienna del 1969, sul diritto dei trattati, sancisce la nullità di qualsiasi norma contrastante con norme imperative di diritto generale internazionale, come dispone l’art. 53.

Per norma imperativa di diritto internazionale la Convenzione di Vienna intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, vale a dire che sia presente nella consuetudine internazionale.


Uno sguardo sulle Convenzioni internazionali

Parte dello ius cogens sono le Convenzioni di Ginevra del 1949, con i Protocolli del 1977 e 2005 per la protezione, in tempo di guerra, dei civili, dei feriti e dei prigionieri di guerra.

Inoltre simile allo ius cogens, in quanto violazione del diritto umanitario, vi è il divieto della produzione e dell’impiego di armi chimiche come da Convezione del 1973, e di armi biologiche come da Convenzione del 1972. 

La indicata Convenzione di Ginevra vieta inoltre la deportazione di popolazioni, mentre l’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 riconosce il diritto di asilo a chi veda minacciata la propria vita per ragioni di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a specifici gruppi sociali.

Inoltre è principio consuetudinario, sancito dalla Corte Internazionale di Giustizia, l'immunità personale, durante il mandato, dei Capi di Stato e di governo, nonché dei Ministri degli Esteri, dalla giurisdizione penale, anche se tale principio trova deroga per crimini di guerra е contro l’umanità nonché per i genocidi.

Nella vicenda di Maduro, i cui aspetti singolari suscitano attenzione e preoccupazione in relazione alla infrazione di norme imperative consuetudinarie, vi è da rilavare che già la minaccia dell’uso della forza è di per sé un illecito nel diritto internazionale.

Inoltre la violazione dell'integrità territoriale di uno Stato straniero e l'uso della forza, con bombardamenti, distruzione di edifici e la morte di 80 persone circa, sono crimini internazionali in quanto violano lo ius cogens consuetudinario.

L'art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite, ne fa espressamente divieto, come ricordato nella deliberazione della Unione Internazionale Avvocati, UIA, la più importante associazione al mondo di avvocati e come rammentato dall'Ordine degli Avvocati di New York (New York City Bar), che peraltro afferma che, nella Costituzione degli Stati Uniti, solo il Congresso può dichiarare lo stato di guerra e che il War Powers Act del 1973 proibisce azioni militari senza l'approvazione del Congresso.

Le giustificazioni poi addotte per tali gravi violazioni del diritto internazionale imperativo non appaiono punto convincenti.


L'operazione Usa in Venezuela

Il fatto che non abbiano riconosciuto Maduro quale Presidente legittimo non incide, in quanto l’immunità della giurisdizione penale è da riconoscersi ai Presidenti, nel corso del loro mandato, operante nell’ordinamento interno degli Stati. Altra cosa - ben diversa - sarebbe il mancato riconoscimento della soggettività dello Stato cui appartiene il Presidente. Tale immunità non fonda la sua ratio nel favore alle persone che ricoprono il ruolo ma, piuttosto, nel rispetto di relazioni pacifiche fra gli Stati, per cui il Maduro di turno può ben considerarsi esecrabile ma, se non ha commesso crimini di guerra o contro l’umanità, deve poter fruire di immunità dalla giurisdizione penale sino al termine del mandato.

Inoltre non può essere definita una operazione di polizia una azione militare condotta con decine di aerei, che hanno bombardato peraltro cinque località, colpendo siti strategici, porti ed aeroporti, interrompendo le comunicazioni e l’erogazione della energia elettrica, procurando circa 80 morti.  Non è operazione di polizia ma atto di guerra.

Infine appaiono risibili alcune imputazioni per cui si è agito, quale il possesso di mitragliatrici, che non è un crimine internazionale, ed il narcoterrorismo, invenzione per asserire, probabilmente, che Maduro sia responsabile di un crimine contro l’umanità. Infatti si vuole affermare, con la costruzione di una fattispecie penale ignota nel diritto penale, che Maduro ha inteso favorire il narcotraffico per attentare volutamente alla vita dei cittadini americani, ipotesi che appare a dir il vero paradossale.

Poi esibire Maduro bendato, mentre viene trasportato e in catene, mentre incespica sospinto da uomini armati non giova alla riprovazione che pur merita, rischia di suscitare compassione, con una esibizione di pessimo gusto che genera un’eterogenesi dei fini.

Amareggia e preoccupa, per la storia ed il ruolo che hanno gli Stati Uniti, che l’attuale presidenza proceda in tal modo, devastando il diritto internazionale imperativo, con possibile effetto domino, per analoghe azioni che altri Stati riterranno di poter compiere impunemente.

Ma mai disperare. Come fummo ammoniti “lux in tenebris lucet”.

 

*Avvocato cassazionista, già professore di diritto penale europeo all’Università Parthenope e di diritto penale e di procedura penale all’Università Federico II.

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