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Frammenti di storia: dai diritti civili alla libertà di religione/1

Ritorniamo sulla data del 17 febbraio che rappresenta in secoli diversi l'espressione di due cruciali momenti politici e non solo. Il 17 febbraio 1848 il re di Sardegna Carlo Alberto concesse le Lettere patenti che assicuravano ai Valdesi gli stessi diritti civili e politici di cui godevano gli altri cittadini del Regno. Il 28 marzo seguì un analogo decreto a favore degli Ebrei.

Un lungo passo indietro nella storia: il 17 febbraio del 1600 l'Inquisizione mandava al rogo Giordano Bruno. In piazza de' Fiori a Roma si compiva il sacrificio di un uomo che respingeva il dogmatismo religioso in nome della libertà di pensiero. Un gesto di grande coraggio che nel tempo avrebbe illuminato l'intera umanità. Dunque, giornate della libertà di coscienza, di pensiero e di religione che rivisitiamo con Tullio Monti. Oggi, la prima parte: le Lettere patenti.

La Porta di Vetro

 

Fino al 1848 il Piemonte, come tutti gli stati italiani e gran parte di quelli europei – governati da monarchie assolute, dopo la Restaurazione antinapoleonica del 1815 – non era certo all’avanguardia nella disciplina delle minoranze religiose. Peraltro in Piemonte, oltre alla minoranza costituita dalle comunità ebraiche, rinchiuse nei ghetti urbani in molte città italiane, si trovava anche uno stabile insediamento di cristiani non cattolici e protestanti – i valdesi – un vero e proprio popolo/chiesa rinchiuso nel “ghetto” delle sue valli alpine nel pinerolese (Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca).

Ai valdesi ed agli ebrei, i cosiddetti “acattolici”, erano negati gran parte dei diritti civili e politici riconosciuti ai cittadini di fede cattolica e tale situazione era sempre meno sostenibile, nel più ampio quadro delle crescenti richieste popolari di passaggio degli stati monarchici assolutisti a regimi liberali, costituzionali e parlamentari (quando non addirittura a regimi repubblicani, come reclamato in Italia da Giuseppe Mazzini e da Carlo Cattaneo).

Nel 1847 i fratelli Tapparelli D’Azeglio, Roberto e Massimo (futuro presidente del consiglio), espressione del liberalismo moderato e riformatore, avevano promosso delle pubbliche petizioni, che avevano riscosso un notevole successo, indirizzate al re Carlo Alberto di Savoia per chiedere il riconoscimento dei  diritti civili e politici per i valdesi e per gli ebrei.


L'innesco... delle Lettere Patenti

Con la Lettera Patente (cioè regio decreto) del 17 febbraio 1848 per i valdesi e con quella del 29 marzo 1848 per gli ebrei, Carlo Alberto riconosceva infine - come al solito, per la sua indole, dopo mille dubbi e resistenze – i diritti civili e politici alle minoranze religiose storiche, in forza delle quali valdesi ed ebrei poterono finalmente circolare liberamente all’interno dello stato, avere libero accesso alle scuole del regno, svolgere liberamente i commerci, le attività imprenditoriali e le professioni liberali (avvocati, medici, notai, commercialisti, etc. etc.), avere accesso alla legale proprietà fondiaria ed alle cariche civili, politiche e militari. Si trattava, a ben vedere, di una vera e propria rivoluzione che legò in maniera indissolubile la causa dell’emancipazione delle minoranze religiose al processo di trasformazione in senso liberale e laico dello stato sabaudo ed alla stessa causa dell’Unità d’Italia durante il Risorgimento.

Quindi, anche se apparentemente le Lettere Patenti non erano altro che un editto di “tolleranza”, che sembrava non concedere nulla ai valdesi ed agli ebrei sul piano delle libertà religiose rispetto a prima, in realtà esse innescarono un positivo meccanismo anche su questo versante, così come auspicato dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789, che rappresentava il frutto giuridicamente più maturo della Rivoluzione francese e dell’Illuminismo, laddove, all’articolo 10, affermava: “Nessuno può essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge”.

Nel breve periodo intercorso fra l’editto per i valdesi e quello per gli ebrei, il 4 marzo 1848 Carlo Alberto promulgò inoltre lo Statuto, cioè la nuova costituzione liberale del Regno di Sardegna, una costituzione breve e flessibile (secondo gli usi del tempo), con la quale lo stato sabaudo passava dall’essere una monarchia assolutistica ad una più moderna monarchia costituzionale e parlamentare. Pur se l’articolo 1 dello Statuto recitava “La religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato”, in realtà la sua rigorosa formulazione non fu mai veramente attuata, rimanendo sostanzialmente una enunciazione meramente formale, onorifica e rituale, dando invece ampio spazio ai nuovi elementi di libertà religiosa per valdesi ed ebrei.


Dalla legge Sineo alla revisione del Concordato

La successiva Legge Sineo del 19 giugno 1848 (da Riccardo Sineo, ministro degli interni del Governo di Vincenzo Gioberti), prevedendo un principio caratteristico del separatismo liberale in materia ecclesiastica, disponeva all’articolo 1: “La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari”. In applicazione di tale principio, pur vigendo l’articolo 1 dello Statuto, le minoranze religiose per molti decenni (circa 80 anni) poterono vivere ed operare in condizione di sostanziale piena libertà e autonomia, fino all’entrata in vigore della legislazione fascista del Concordato  e dei Patti Lateranensi fra Stato e Chiesa cattolica e della legge sui “culti ammessi” (del ministro della Giustizia Alfredo Rocco, l’ideologo giuridico del fascismo), entrambi del 1929, che attribuirono enormi privilegi politici, giuridici, finanziari alla Chiesa cattolica e segnarono una forte limitazione alla libertà religiosa, posta sotto lo stretto controllo del governo, fino alla caduta del fascismo ed alla nuova Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, un secolo dopo lo Statuto albertino.

L’articolo 8 della Costituzione repubblicana afferma: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”, mentre l’articolo 19 recita :”Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. In omaggio all’articolo 8 della Costituzione, fino ad allora totalmente inattuato, nel 1984 il presidente del Consiglio socialista Bettino Craxi stipulò la prima Intesa con la Tavola Valdese (cofirmata dal moderatore della Tavola, il pastore Giorgio Bouchard), seguita poi da quella con gli ebrei, numerose chiese evangeliche (avventisti, battisti, luterani, Assemblee di Dio, anglicani, apostolici ed altri), buddhisti, induisti, cristiani ortodossi, mentre i Testimoni di Geova hanno firmato due Intese, mai però approvate dal Parlamento e gli islamici non hanno ancora firmato alcuna Intesa con lo Stato.

L’articolo 7 della Costituzione, in parziale contrasto con l’articolo 8, sancisce che: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Al di là dell’obbrobrio giuridico e politico costituito dall’inserimento nella Costituzione repubblicana ed antifascista delle norme integrali dei Patti Lateranensi e del Concordato di epoca monarchica-fascista, va tenuto presente che, negli stati laici e liberaldemocratici i Concordati non hanno ragione di esistere, essendo essi un tipico strumento di regolazione dei rapporti fra la Chiesa cattolica e gli stati dittatoriali del ‘900 ed essendo al contrario, nei regimi democratici, più che sufficiente il diritto comune o, al limite, forme pattizie attenuate, come appunto le Intese. Alla luce dell’articolo 7, sempre nel 1984, Craxi firmò la revisione del Concordato con la Chiesa cattolica, eliminandone alcune delle maggiori contraddizioni con lo spirito democratico del tempo (e pur nei limiti di un quadro concordatario): la religione cattolica cessò di essere “religione di stato”, il suo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado passò dall’essere obbligatorio ad essere su richiesta e venne abolita la congrua, con cui lo stato pagava direttamente ai preti gli stipendi e le pensioni, sostituita con il meccanismo dell’otto per mille (salvo la questione dell’attribuzione delle quote inespresse, regolata da Giulio Tremonti con un’intesa specifica).


In dirittura d'arrivo la Giornata regionale della libertà di coscienza, di pensiero e di religione

La “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948, afferma solennemente. “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

Ma nel nostro Paese continuava a mancare, e manca ancora, una legge generale sulla libertà religiosa, moderna e laica, che ponga davvero su un piano di effettiva e piena uguaglianza tutte le confessioni religiose davanti alla legge e che affermi a chiare lettere la laicità dello stato e delle sue istituzioni, possibilmente uniformando tutte le diverse fattispecie di accordi fra le varie confessioni religiose (attualmente di serie A, B, C) e lo Stato, auspicabilmente con lo strumento delle Intese, non solo per le confessioni religiose minoritarie, ma anche per quella cattolica.

Partendo dal principio che, come ci ricordava il grande e compianto amico valdese Jean Jacques Peyronel,  la “madre di tutte le libertà” non è, come si dice spesso a sproposito, la libertà religiosa, bensì la libertà di coscienza, che include ed ingloba la libertà di pensiero e la libertà religiosa, che di questa  è una specificazione, secondo gli insegnamenti dell’illustre sociologo della laicità francese Jean Bauberot.

Nel 2006, in occasioni delle Olimpiadi invernali di Torino, il pastore valdese della città, Giuseppe Platone, a nome dell’associazione “Più dell’oro”, lanciò la proposta di istituire in Italia la “Giornata nazionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero” nella data del 17 Febbraio, che assomma in sé la duplice valenza del ricordo delle Lettere Patenti del 17 febbraio 1848 e del supplizio di Giordano Bruno, martire del libero pensiero, bruciato vivo sul rogo dalla Chiesa cattolica il 17 febbraio 1600. Tale proposta venne immediatamente ripresa dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, fino a che venne presentata in Parlamento una proposta di legge in tal senso da parte dell’onorevole Valdo Spini, socialista e valdese, nel 2008, che tuttavia non giunse mai alla discussione in aula e nemmeno in commissione.

La Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni avanzò allora, nel 2014, tramite il consigliere regionale Marco Grimaldi, che propose con un ordine del giorno (non approvato) in tal senso al Consiglio Regionale del Piemonte, di istituire la “Giornata regionale della libertà di coscienza, di pensiero e di religione”, questione che sembra essere finalmente in dirittura di arrivo a breve, sia pure al salato prezzo culturale di aver completamente espunto da tale proposta la vicenda enormemente simbolica di Giordano Bruno, le cui idee, evidentemente, continuano ancor oggi a fare paura a molti. Ne parleremo nella seconda e ultima puntata.

Tullio Monti

Continua/1

 

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