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Sei contraddizioni più evidenti nella Riforma della magistratura


di Rocco Artifoni


Quando si vuole cambiare una parte della Costituzione il minimo richiesto sarebbe che le nuove norme sia coerenti tra loro e con quelle che non vengono coinvolte nelle modifiche. Invece, il testo della legge di revisione costituzionale di sette articoli del Titolo IV della seconda parte della Carta Costituzionale è colmo di contraddizioni. Ecco le sei incongruenze più evidenti.

1) Il Consiglio Superiore della Magistratura viene duplicato: uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri. Una scelta che dai promotori viene ritenuta coerente con la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Che è in palese contrasto con la composizione dell’Alta Corte Disciplinare, nuovo organismo istituito dalla riforma, dove si ritroveranno insieme giudici e pubblici ministeri.

2) Se le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti devono essere assolutamente divise, non si comprende per quale ragione la riforma introduca la possibilità che il Consiglio Superiore della Magistratura dei giudici possa - per meriti insigni - ammettere alle funzioni giudicanti della Corte di Cassazione anche “appartenenti alla magistratura requirente”.

3) L’Alta Corte Disciplinare esercita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, escludendo quelli amministrativi, contabili e militari. In questo modo l’Alta Corte si configura come un giudice speciale. Ci si può chiedere quale sia la ragione per trattare in modo diverso i magistrati ordinari da tutti gli altri, tenendo conto che la vigente Costituzione stabilisce che “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali” (art. 102).

4) Il testo di revisione prevede che “contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”. Ma la Costituzione prescrive che “contro le sentenze… è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazioni di legge” (art. 111).

5) Togliendo al Consiglio Superiore della Magistratura la competenza relativa ai provvedimenti disciplinari e lasciando quella relativa ai trasferimenti dei magistrati, di fatto si crea un conflitto di competenze per i trasferimenti d’ufficio, poiché il potere di trasferire spetta ai Consigli Superiori e quello di utilizzare il trasferimento come sanzione spetta all’Alta Corte.

6) Nell’Alta Corte faranno parte “sei magistrati giudicanti e tre requirenti”. Si tratta di una proporzione (2/3 e 1/3) che non rispecchia il numero reale dei giudici e dei pubblici ministeri in servizio (3/4 e 1/4). Nessuno ha spiegato perché la proporzione è stata alterata a favore dei magistrati requirenti e a scapito dei giudicanti.

Di fronte a queste evidenti incongruenze e ad altre scelte irragionevoli (basti ricordare il sorteggio) contenute nel testo di revisione della Costituzione ci si può chiedere se i presentatori (Giorgia Meloni e Carlo Nordio) l’abbiamo davvero scritto, o almeno letto e compreso. Se non si trattasse della Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia si potrebbe parlare di dilettanti allo sbaraglio, detto con il massimo rispetto per il famoso programma televisivo.

Forse invece queste contraddizioni sono volute, per incuneare scientemente contrasti tra i magistrati e nelle norme costituzionali relative alla magistratura. “Divide et impera”, ci ammonisce la nota locuzione latina.

In ogni caso, non è possibile approvare questa riforma sgangherata della Costituzione. Anche soltanto, come scrisse Dante Alighieri, “per la contradizion che nol consente”.

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