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Il monopolio della forza rimane ancora nelle mani dello Stato

Una lettura sul caso di Grinzane Cavour

di Giancarlo Rapetti


La vicenda del gioielliere che aveva subito una rapina violenta, poi condannato per duplice omicidio con sentenza passata in giudicato e ristretto in carcere, ha suscitato una ridda di commenti contrastanti. C’è chi ha privilegiato l’aspetto tecnico-giuridico, chi quello psicologico, chi quello socio-politico.

Senza conoscere compiutamente fatti e atti, è saggio astenersi dal commentare il merito della vicenda, su cui si sono applicati Pubblici Ministeri, Giudici di tre gradi di giudizio, avvocati delle parti coinvolte e anche i giornalisti che hanno seguito il caso.

Può essere invece utile una riflessione politica, cioè sul dover essere. Lo Stato dovrebbe detenere il monopolio della forza, proprio per garantire la pacifica convivenza civile. Facendo le leggi che stabiliscono che cosa è crimine e che cosa non lo è; prevenendo i reati per quanto possibile; sanzionando i reati commessi. È la funzione primaria per cui lo Stato esiste, e in cui investe ingenti risorse per le macchine di Giustizia e Polizia. Il fatto è che lo Stato, in realtà, non detiene il monopolio della forza. Forse è l’apparato di forza più grande, ma non l’unico e nemmeno il più efficace.

Le mafie, il crimine organizzato, le zone grigie al margine della società, gruppi e “comunità” tendenti all’autogoverno, gli contendono il ruolo, spesso con impensato successo. Ogni volta che viene commesso un omicidio o un crimine violento, ogni volta che un imprenditore paga il pizzo o una vittima ritira una denuncia o un testimone minacciato ritratta una testimonianza, ogni volta che le bande giovanili aggrediscono o distruggono senza che ci siano per loro conseguenze rilevanti, ogni volta che qualcuno viene assolto perché “la sua cultura non comprende l’antigiuridicità del fatto ascritto”, lo Stato abdica al ruolo, e pone le premesse per una ulteriore ritirata.

Il cittadino si sente sempre meno difeso, e non può farci nulla. La discussione su quanto sia lecito “farsi giustizia da sé”, quali siano le modalità o il perimetro dell’iniziativa individuale, non centra la questione di fondo: la stragrande maggioranza delle persone non è comunque in grado di farsi giustizia da sé, e nemmeno di difendersi. Se lo Stato rinuncia alla propria funzione, diventiamo tutti, o quasi tutti, vittime potenziali e impotenti. 

Il ripristino della situazione ad un livello accettabile comporta atti e fatti di immensa portata. “Vaste programme”, avrebbe detto il generale De Gaulle. Alcune criticità, tuttavia, sul campo e nei tribunali, sono più evidenti di altre e vale la pena di sottolinearle. 

Non c’è adeguata presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Dipende da molti fattori: il numero insufficiente, le modalità di impiego, l’addestramento carente, l’età avanzata degli organici, a causa del ricambio parziale e inadeguato, e, non ultimo, le incerte regole di ingaggio. Occorre agire su tutti questi aspetti, nessuno escluso. Come ha suggerito Carlo Calenda, con gli incrementi della spesa militare si possono assumere dodicimila carabinieri. L’Arma dei Carabinieri è una Forza Armata, ma è anche la principale nervatura del presidio territoriale di polizia. In più le forze dell’ordine devono essere messe in condizione di operare in modo efficace.  Anche qui, solo qualche esempio: taser e bodycam dovrebbe far parte dell’equipaggiamento standard, il primo per operare, le seconde per documentare.

Sono cresciute a dismisura le telecamere di video sorveglianza. Ma le tipologie in uso si dimostrano poco utili, e solo in fase di indagine, quindi dopo che il fatto criminoso è avvenuto. Riconoscimento facciale ed intelligenza artificiale evoluta potrebbero cambiare lo scenario. In fase di indagine, ma anche come prevenzione. Riconoscendo per esempio la presenza di persone diffidate e segnalando in automatico situazioni anomale, senza bisogno di tenere davanti agli schermi personale che sarebbe più utile impiegare direttamente in strada.

La prevenzione comunque non sarà mai assoluta, reati saranno commessi, e dovranno essere perseguiti. E qui passiamo alla funzione e al funzionamento del sistema penale.

L’edificio che ospita la Corte Suprema a Gerusalemme è caratterizzato, all’esterno e all’interno, da linee morbide e sinuose. Gli architetti che l’hanno costruito hanno spiegato la scelta progettuale con questo assunto: “la Legge è dritta, la Giustizia è curva”. Nel senso che deve applicare la legge interpretandola, e adattarsi alle situazioni concrete. Ne deriva che la funzione giudicante richiede uno sforzo quasi sovrumano con rare doti di competenza, equilibrio e saggezza. Senza una magistratura reclutata con criteri altamente selettivi e controllata costantemente nella qualità del suo lavoro, ogni sistema penale è destinato al naufragio.

Paradossalmente è più facile fare buone leggi che applicarle bene. Pur avendo ben presente questo limite per così dire naturale, si può comunque passare a considerare l’aspetto delle buone leggi. Anche qui, solo alcuni punti tra i tanti possibili. È di moda dire che la finalità della pena è la rieducazione del condannato; e si attribuisce questa affermazione al dettato costituzionale. In realtà l’articolo 27 della Costituzione, al terzo comma, recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

L’analisi del testo, quello che si impara alle medie, spiega che il comma consta di tre elementi: 1) esistono le pene; 2) le pene devono essere “umane”; 3) le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Il testo non dice quale è la finalità della pena. Una lacuna? O semplicemente assume la pena come un dato e recepisce la dottrina giuridica? Francesco Antolisei scrisse qualche decennio fa, da professore emerito dell’Università di Torino, un manuale di Diritto Penale, in cui spiegava per bene la finalità della pena. Pur passando in rassegna tutte le moderne interpretazioni sulla materia (che già circolavano allora con argomenti non dissimili da quelli di oggi), concludeva che la pena si motiva essenzialmente così: emanando la legge penale, lo Stato minaccia una sanzione ai trasgressori; se la trasgressione avviene, la sanzione deve essere applicata, altrimenti viene meno la deterrenza.

In proposito, aggiungerei un altro aspetto: la pena detentiva ha anche un’altra finalità, evitare l’immediata recidiva. Mi spiego con un esempio. La condanna per estorsione è una delle più difficili da ottenere, perché spesso è arduo provare il reato. In caso positivo, occorre evitare, per il periodo corrispondente alla condanna inflitta, che il condannato abbia la possibilità di vendicarsi sulla vittima che lo ha denunciato, o di riproporre la condotta criminosa. Altrimenti nessuno può sentirsi sicuro, nemmeno a termine.

Certamente la rieducazione è un obiettivo nell’interesse sociale, ma solo a valle dei due obiettivi primari. Se fosse l’unico obiettivo come taluni vorrebbero, i recidivi, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza (figure previste dal Titolo IV, Capo II del Codice Penale) o in generale i criminali più efferati non dovrebbero essere assoggettati a pena, perché nel loro caso le probabilità di rieducazione sono molto scarse.

Enrico Costa, autorevole deputato cuneese, esperto di questioni di Giustizia, capace di far convergere ampie maggioranze parlamentari sulle sue specifiche proposte, ha affermato che non va confusa la “certezza della pena” con la “certezza del carcere”. Mi permetto di dissentire: se la pena inflitta è il carcere, certezza della pena e certezza del carcere coincidono. Altrimenti lo Stato rinuncia alla propria credibilità e le vittime dei reati non sono tutelate dal subirne ancora. Il processo di recupero del reo deve cominciare dal primo giorno di detenzione, ma non può annullare la custodia, altrimenti si contraddice.

Se possiamo dire che il “Re è nudo”, senza infingimenti, tutte le argomentazioni contro la pena del carcere derivano da una sola causa: la carenza di posti negli istituti penitenziari. Il DAP (Dipartimento del Ministero della Giustizia per l’Amministrazione Penitenziaria) dichiarava al 31/12/2025 63.449 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 51.277. Al 30/6/2026 i dati erano peggiorati: 64.773 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.180.  E questo nonostante tutte le misure volte alla deflazione del numero dei detenuti. La tendenza è evidente e inesorabile: tra l’altro il tasso di reati da noi è ancora più basso rispetto a paesi simili al nostro ed è probabile una ulteriore tendenza al riallineamento. In prospettiva mancano tra quindici e ventimila posti, e già tredicimila nell’immediato. Oltre a rendere disumane le condizioni di detenzione, la situazione attuale inficia qualunque politica penale e di sicurezza. 

Naturalmente ci sono reati per i quali la previsione del carcere è impropria. I reati fiscali e finanziari, ad esempio, o quando si procede per colpa indiretta. La correzione sarebbe dovuta, ma si tratta di numeri non rilevanti ai fini della capienza delle carceri.

Infine un tema antico, ma che solo adesso ha attirato l’attenzione, quello del risarcimento del danno. Da noi non esiste il principio storico della common law (ammesso che esista ancora e sia applicato) secondo cui non si può trarre beneficio dai propri crimini. Nel nostro ordinamento questa catena non è considerata, per cui il diritto al risarcimento vale anche se il danno subito è conseguenza di un illecito precedente commesso dal risarcito. Non sono rari i casi di ladri che si sono feriti scavalcando una recinzione e sono stati risarciti perché il loro infortunio era causato della recinzione non agevole da scavalcare e quindi pericolosa.

Come si vede già dai pochi punti citati, non manca materia per il legislatore che voglia metter mano alle criticità dell’ambito Sicurezza e Giustizia, oltre gli slogan vuoti e i proclami irrilevanti. Per ripristinare il monopolio statale della forza, riconquistare i territori perduti della Repubblica e restituire fiducia ai cittadini.


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