PIANETA SICUREZZA. Vannacci e formazione professionale non fanno ancora rima in Polizia
di Nicola Rossiello

Un amico prezioso, con cui ho condiviso più battaglie sindacali, mi ha detto che la neutralità non esiste in natura. Sono d'accordo, e credo che nessuno, in buona fede, potrebbe sostenere il contrario. Proprio per questa ragione le istituzioni hanno il dovere di proteggerla lo stesso, come garanzia per i cittadini e per il Paese intero. È un dovere che, nella pratica quotidiana dell'amministrazione, viene spesso onorato con misure insufficienti, quando invece pretenderebbe un rispetto ferreo, senza eccezioni di comodo.
L'ho visto messo alla prova qualche giorno fa, a Torino, quando un convegno organizzato da un sindacato di polizia è stato riconosciuto come credito formativo obbligatorio per il personale della Polizia di Stato, con un intervento di saluto inizialmente previsto anche da parte del Questore. Tra i relatori figurava Roberto Vannacci, europarlamentare e fondatore di Futuro Nazionale. Il battage mediatico che ne è seguito, con l’interessamento di tutte le testati nazionali e locali della carta stampata, televisive e in rete, è stato enorme e ha toccato rilievi di natura istituzionale e politica che meritano una riflessione approfondita.
Il senso della richiesta di revoca del credito formativo
Non è la presenza di un esponente politico a un'iniziativa sindacale il punto che mi interessa discutere. Su questo un sindacato di lavoratori della polizia non ha titolo a pronunciarsi, e non è mia intenzione farlo qui sul sito de La Porta di Vetro e nella rubrica Pianeta sicurezza. Il punto riguarda una questione più tecnica, e proprio per questo più importante da chiarire una volta per tutte: un'iniziativa con una connotazione politica esplicita può essere certificata come credito formativo obbligatorio per un pubblico dipendente? La normativa, a mia lettura, non lascia margini interpretativi ampi. L'articolo 98 della Costituzione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice etico specifico del personale della Polizia di Stato subordinano il riconoscimento dell'autoformazione a un requisito preciso: natura tecnico-scientifica e stretta neutralità rispetto a qualsiasi connotazione politica. Un convegno che ospita un esponente di partito come relatore su temi di attualità politica non soddisfa, per definizione, quel requisito. Non a caso, ho scritto al questore di Torino, dott. Massimo Gambino, chiedendo la revoca del provvedimento di riconoscimento, non l'annullamento del convegno. La distinzione tra le due richieste non è marginale, è la sostanza di tutto il ragionamento che segue.
C'è un punto che merita di essere isolato, perché nel dibattito è stato spesso liquidato come un dettaglio protocollare, mentre definisce la sostanza della questione. Un saluto istituzionale e un intervento formativo strutturato non sono la stessa cosa, né per funzione né per contenuto. Il primo si esaurisce in un atto di cortesia, privo di qualsiasi pretesa didattica: chi lo pronuncia non istruisce nessuno, saluta. Il secondo comporta contenuti da trasmettere, verificare, collocare in un percorso che ha un programma, finalità, limiti riconosciuti. Equiparare i due piani, come se la partecipazione a un saluto valesse a legittimare l'intero impianto formativo dell'iniziativa, è un'operazione che non regge a un esame appena più attento.
I contenuti di un intervento riconosciuto come formazione per il personale della Polizia di Stato devono essere coerenti con quanto previsto dal programma di aggiornamento professionale dei poliziotti, e con le norme vigenti. Non è una richiesta ulteriore rispetto al requisito di neutralità politica di cui ho scritto sopra; ne è, semmai, la premessa. Un corpo dello Stato opera nell'alveo della Costituzione, alla quale tutte le istituzioni del Paese sono votate con una fedeltà che non ammette eccezioni di comodo. Un intervento che si discosti da quel quadro, per contenuti o per relatori, smette di essere formazione istituzionale e diventa qualcos'altro, indipendentemente dalle intenzioni di chi lo organizza.
Diritti e doveri
Un agente convocato in esonero dal servizio non sceglie il contenuto che gli viene proposto. Lo riceve in quanto dipendente tenuto a parteciparvi, non in quanto cittadino che ha liberamente deciso di ascoltare un determinato relatore. Questa differenza cambia tutto. Un cittadino che partecipa volontariamente a un convegno esercita una scelta, e quella scelta include l'esposizione a idee con cui può essere in disaccordo. Un dipendente pubblico convocato per obbligo di servizio non esercita nessuna scelta di questo tipo. La formazione obbligatoria di un corpo dello Stato non può diventare, nemmeno indirettamente, un canale di esposizione privilegiata a un'unica sensibilità politica.
Nel dibattito che è seguito alla mia richiesta sono emersi due argomenti contrari, entrambi legittimi nella forma, che meritano una risposta puntuale piuttosto che una liquidazione sbrigativa. Il primo riguarda la libertà di espressione. Un rilievo sui criteri di un'autorizzazione amministrativa e la libertà di parola di un relatore appartengono a piani diversi, e tenere questi piani separati è, a mio parere, il cuore di tutta la vicenda. Nessuno ha chiesto di impedire lo svolgimento dell'iniziativa. I promotori restano liberi di organizzarla con i relatori che ritengono opportuno invitare, oggi come in futuro. Il rilievo riguarda esclusivamente l'uso di risorse e riconoscimenti pubblici, l'esonero dal servizio e la qualificazione come credito formativo obbligatorio, per un'iniziativa a connotazione politica riconoscibile.
Organizzare un evento è un diritto pieno dei promotori. Ottenere che quell'evento venga certificato dallo Stato come formazione professionale è una cosa diversa, che richiede requisiti diversi. Confondere le due questioni, trattandole come se fossero la stessa cosa, è l'errore da cui nasce, quasi sempre, l'accusa di censura. Il secondo argomento riguarda un presunto precedente analogo, risalente allo scorso novembre e rimasto allora privo di rilievo. Non ho elementi per confermare o smentire quella ricostruzione, circolata come argomento di terzi più che come fatto verificato, e la tratto per quello che è. Anche a volerla dare per fondata, però, l'argomento non regge nella direzione in cui viene talvolta usato. Una prassi passata inosservata una volta non diventa, per questo, legittima; semmai rende necessario applicare lo stesso criterio anche a quel precedente. Un rilievo non posto in un'occasione non autorizza l'occasione successiva. La rende, se mai, un secondo caso da esaminare con lo stesso metro. I presupposti dell’autoformazione, però, sono noti a chi la concede, ma anche a chi la richiede.
La base del beneficio formativo è il D.P.R. 395/1995, che nel 2009 attraverso l'Accordo Nazionale Quadro assegnava ogni anno sei giornate all'addestramento al tiro e alle tecniche operative e altre sei all'aggiornamento professionale. Il testo applicativo, però, non usa il termine "autoformazione": la circolare del 2010 apre il monte delle sei giornate anche agli appuntamenti esterni, il comma 5 nomina seminari, convegni e congressi. Due condizioni sono decisive: l'ufficio deve autorizzare la presenza e le materie devono coincidere con i programmi dell'Amministrazione.
Preservare sempre l'imparzialità dell'istituzione
La nota diffusa in tarda mattinata di mercoledì 9 settembre scorso, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha precisato come l'evento fosse un'iniziativa sindacale priva della partecipazione del questore e priva di valore di aggiornamento professionale, ha confermato sul piano sostanziale la distinzione che avevo indicato. È una conferma che vale la pena registrare con onestà, perché stabilisce che il criterio applicato era quello corretto, non un'iniziativa punitiva rivolta a un singolo relatore.
C'è un secondo elemento del criterio che considero non negoziabile, e riguarda la sua simmetria. Vale a prescindere dall'orientamento politico dell'esponente coinvolto. Se in futuro un'iniziativa con analoga connotazione politica dovesse coinvolgere un relatore di area diversa da quella di Vannacci, il rilievo da sollevare sarebbe identico, con lo stesso rigore e senza sconti di appartenenza. Non è una concessione fatta per rispondere preventivamente a chi sostiene il contrario. È la condizione stessa perché un criterio resti un criterio, e non diventi uno strumento selettivo da azionare a seconda delle convenienze del momento.
Rappresentare i lavoratori della Polizia di Stato comporta il dovere di segnalare le situazioni che incidono sulla percezione di imparzialità dell'istituzione a cui quei lavoratori appartengono. Comporta questo dovere anche quando il rilievo genera un costo di immagine immediato. Tra il silenzio comodo, che avrebbe evitato polemiche, e il rilievo coerente con il mandato che ricopro, ho scelto il secondo, sapendo cosa comportava.
Non considero questa vicenda un episodio chiuso. La ritengo utile soprattutto per fissare un principio applicabile oltre il caso specifico che lo ha generato. Il tema non riguarda le opinioni politiche di chi partecipa a un convegno sindacale, che restano affari suoi e dei suoi elettori, ma riguarda la tenuta di un confine tra rappresentanza sindacale, dibattito politico e formazione istituzionale del personale in divisa, un confine che tende a sfumare proprio nei momenti in cui la tensione politica è più alta, ed è per questo che va presidiato con più attenzione, non con meno. Continuerò a farlo ogni volta che le circostanze lo richiederanno, indipendentemente da chi si troverà, la prossima volta, dall'altra parte del rilievo.











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