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Il "pacchetto sicurezza" che spacchetta lo Stato di diritto

di Emiliana Olivieri*


Convertito in legge il ‘pacchetto sicurezza’ il cui obiettivo pare essere quello di rafforzare con azioni di prevenzione e di contrasto  vari fenomeni di illegalità con interventi settoriali da cui non si evince la visione che il Governo intende dare alla propria politica in tale materia.

Si tratta di ben 31 articoli che trattano argomenti eterogenei; è un intervento che incide tra l’altro su libertà fondamentali e diritto di difesa, argomenti che avrebbero meritato la discussione parlamentare.

La decretazione d’urgenza, alla quale troppo spesso nel nostro paese si è ricorso, dovrebbe essere una misura straordinaria da utilizzarsi con parsimonia per non esautorare il legislatore dalle sue prerogative; dalla lettura delle norme si evince che molte sono norme programmatiche che smentiscono il carattere indifferibile dell’intervento e che non rientrano quindi nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 77 della Costituzione (a mero titolo di esempio i concorsi straordinari da bandire nel 2027 per il reclutamento della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza).

Proprio per la sue eterogeneità e per i molteplici ambiti su cui  è articolato l’intervento mi limiterò ad analizzare alcuni dei profili che, a mio parere, sono particolarmente insidiosi.


Norme che limitano la libertà personale

Con l’articolo 5 interviene sul sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti con esclusione dell’applicabilità della più favorevole previsione della lieve entità, quando si tratti di condotte reiterate; in altre parole anche se la sostanza ceduta è minima ma il comportamento è ripetuto il Giudice non potrà più fare una valutazione individualizzata e in concreto sull’offensività del comportamento, ma dovrà applicare il trattamento più severo. Questo articolo modifica l’art. 73 comma 5 DPR 309/90 introducendo un criterio di esclusione dell’applicabilità del fatto di lieve entità se vi è continuità e abitualità della condotta sottraendo al giudice la valutazione complessiva del caso concreto.

Due norme che incidono sulla libertà personale ed in particolare sulla libertà di circolazione e di libera manifestazione del pensiero sono quelle degli articoli 4 e 7 del decreto.

L’art. 4 amplia la previsione degli articoli 9 e 10 della legge n. 48 del 18 aprile 2017 che aveva lo scopo di tutelare la fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini e prevedeva l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio se tengono comportamenti violenti o minacciosi o insistentemente molesti determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica; infatti, estende il DASPO urbano consentendo che il Prefetto posta istituire aree urbane a vigilanza rafforzata  ‘zone rosse’, che siano state teatro di reiterati episodi di illegalità, a soggetti che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza  commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico.

Viene inoltre prevista la possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti commessi  in occasione di manifestazione pubbliche.

L’art. 7 consente alle forze di polizia, in presenza di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, di accompagnare nei propri uffici la persona sulla quale sussista un fondato motivo di ritenere che ponga in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione trattenendole per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di polizia e non oltre le 12 ore.

L’accompagnamento ha come presupposto una valutazione delle forze di polizia in base a circostanze di tempo e di luogo anche desunti dal possesso di oggetti e materiali atti ad offendere o di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza su persone o cose in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Pericoloso che l’accompagnamento possa essere disposto sia nei confronti di chi ha commesso un reato che di chi ha avuto segnalazioni di polizia e ancora che sia sufficiente la valutazione delle forze di polizia anche in assenza del possesso di strumenti atti ad offendere e altrettanto ingiustificato che, solo dopo l’accompagnamento, ne debba essere data notizia al Pubblico Ministero che può disporre il rilascio se non ritiene sussistenti le condizioni che l’hanno determinato.


Oltre l'anticamera... del sospetto

L’intuitiva conseguenza è che in questo modo, in forza di un sospetto, la persona venga privata della libertà personale anche se solo temporaneamente senza aver commesso alcun fatto illecito e le venga, di fatto, impedito di partecipare alla manifestazione.

Sia il fermo preventivo che l’arresto a flagranza differita sono misure che pongono problemi di compatibilità con la Costituzione che dedica una particolare attenzione alla tutela della libertà personale le cui limitazioni debbono essere disposte con “atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge” e solo nei casi di necessità e urgenza consente che l’iniziativa sia presa dalle forze dell’ordine con obbligo di immediata notizia al magistrato.

Un’altra norma particolarmente insidiosa è la previsione dell’art. 15 che tratta delle operazioni di copertura in ambito carcerario estendendo la causa di non punibilità agli ufficiali della polizia penitenziaria appartenenti ai nuclei investigativi i quali possono operare sotto copertura al fine di acquisire elementi di prova rispetto ad un elenco di reati specificamente elencati (organizzazione, reclutamento e addestramento per associazioni a delinquere con finalità di terrorismo, per reati di concussione, corruzione, violenza sessuale e stupefacenti).

Possono inoltre operare specificamente per  garantire la sicurezza degli istituti penitenziari in riferimento alle ‘rivolte’ ex art. 415 bis c.p. introdotto con la legge n. 80 del 9 giugno 2025 che ha  previsto la punibilità anche per la resistenza passiva.

È del tutto evidente che si tratta di uno strumento particolarmente delicato da utilizzare in ambito intramurario in un contesto di sicura prossimità ai detenuti in rivolta o in fase di organizzazione della stessa la cui introduzione creerà un clima di sospetto in un ambiente già soggetto a tensioni strutturali.

Quando poi si tratti di acquisire elementi di prova per reati gravi come quelli indicati sono richieste professionalità e attitudini che non fanno parte della formazione e del bagaglio culturale della polizia penitenziaria.


Art. 30 bis: rimpatri davvero "volontari"?

L’infiltrazione di agenti sotto copertura, abilitati a fare l’impossibile per scoprire reati già commessi ma anche a promuoverne la commissione di nuovi avrà come rischio, pressoché sicuro, di acuire il disagio e l’invivibilità in una situazione già insostenibile per il sovraffollamento divenuto ormai una costante in tutti gli istituti.

Con gli emendamenti apportati il 27 aprile dal Senato in tema di diritti dei migranti all’art. 30 bis si interviene sull’istituto dei rimpatri volontari e assistiti per rendere più flessibile l’iter per gli stranieri che scelgono di rientrare nel proprio paese d’origine viene garantita la corresponsione di un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze (pari a 615 euro) ai rappresentanti legali che abbiano assistito il cittadino straniero nella fase della presentazione della richiesta ma solo all’esito della partenza dello straniero; individuando  per la corresponsione il Consiglio Nazionale Forense a cui il Ministero degli interni trasferisce la somma stanziata annualmente.

Il sistema delineato attribuiva al CNF un ruolo operativo nella gestione dei pagamenti, configurandolo di fatto, come soggetto erogatore.

Legare un compenso pubblico al raggiungimento di un determinato esito, il rimpatrio, potrebbe compromettere l’indipendenza del difensore e alterare il rapporto fiduciario con l’assistito; inoltre il meccanismo appare difficilmente compatibile con l’articolo 24 della Costituzione, inviolabilità del diritto di difesa: la previsione di un incentivo economico condizionato al risultato-partenza rischia di trasformare l’avvocato in un soggetto  portatore di un interesse diverso da quello esclusivo dell’assistito.

L’intera classe forense e il suo organo istituzionale diviene così strumento di attuazione delle scelte del Governo un principio inaccettabile che vorrebbe gli avvocati mercenari incoraggiati a fornire un patrocinio infedele e remunerati solo se raggiungono il risultato voluto da terzi (Il governo).

Questa previsione è fermamente criticabile sotto plurimi profili: il difensore non è un ausiliario dei rimpatri, ha come unico scopo la tutela degli interessi del proprio assistito e non fornisce una prestazione di risultato.

Possiamo dire che questa norma è contraria a tutti i principi del mandato difensivo; la modifica introdotta in sede di conversione ha suscitato indignazione nell’intera avvocatura ed è palesemente incostituzionale lesiva dell’art. 24 il diritto ad una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alla difesa da adottare nell’assistenza.

Tutta l’avvocatura, istituzionale e associativa, ha preso posizione contro una norma che ne svilisce il ruolo e che è palesemente incostituzionale; norma talmente abnorme che ha determinato l’intervento del Presidente della Repubblica.

Si è quindi verificato un corto circuito che ha portato il Governo, subito dopo l’approvazione alla camera del testo licenziato con questo emendamento al Senato, a presentare pressoché contestualmente un decreto legge correttivo che amplia i soggetti che possono prestare assistenza nella procedura, elimina la necessità della positiva conclusione del rimpatrio volontario all’erogazione del pagamento della prestazione professionale ancorandola solo alla conclusione della procedura ed elimina altresì il coinvolgimento del Consiglio Nazionale forense quale collaboratore del Ministero degli interni per i programmi di rimpatrio volontario assistito.

Sempre con riferimento ai migranti non meno grave è la previsione dell’art. 29 comma 3 con la quale viene abrogato l’art. 142 del DPR 30 maggio 2002 norma che assicurava, in ogni stato e grado, l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello stato in tutti i giudizi avverso il decreto di espulsione; la sua soppressione riconduce l’intero contenzioso espulsivo al regime ordinario, con adempimenti reddituali e documentali che lo straniero, di norma, non è in grado di soddisfare con la conseguente inammissibilità della generalità delle istanze.

In tal modo resterà in vigore solo art. 13 comma 5 dgls 286/1998 che garantisce l’ammissione ex lege al patrocinio solo nel sub-procedimento di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, con la conseguenza che in sede di opposizione al decreto prefettizio di espulsione e nelle relative impugnazioni il difensore dello straniero resta privo di ogni tutela economica.

Questo aspetto non può certo essere condiviso perché indebolisce l’istituto del patrocinio a spese dello stato nelle attività legali vere e proprie relativa all’immigrazione cioè ai ricorsi avverso le espulsioni, i migranti sono persone che arrivano nel nostro paese senza documenti in uno stato di palese indigenza quindi avere subordinato l’accesso del migrante al patrocinio a spese dello stato alla certificazione di povertà in patria unito alla remunerazione automatica per i rimpatri volontari rappresenta una scelta politica inaccettabile.

L’abrogazione erige una barriera di fatto all’accesso alla giurisdizione viene negata la tutela nel momento in cui è più necessaria lasciando che l’espulsione sfugga al vaglio giurisdizionale non consentendo di fatto di assicurare i mezzi per difendersi in ogni stato e grado del procedimento.

In conclusione lo straniero entrato irregolarmente nel nostro Paese può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo se documentalmente dimostra di non avere le condizioni economiche che gli permettano di pagarsi l’avvocato, mentre al rimpatrio volontario potrà accedere in ogni caso, perché il costo della procedura verrà garantito dallo Stato.

Resta quindi negato il diritto di difesa per gli stranieri che pur essendo poveri non potranno dimostrarlo; una scelta che si commenta da sola !


*Membro OCF (Organismo Congressuale Forense)


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