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PIANETA SICUREZZA. Responsabilità delle imprese che evapora

Nota a margine della riforma del d.lgs. 231/2001 sulla colpa d'organizzazione


di Nicola Rossiello


Il 6 dicembre 2007, nello stabilimento ThyssenKrupp di corso Regina Margherita a Torino, sette operai morirono bruciati mentre tentavano di spegnere un incendio con estintori che l'azienda sapeva essere inadeguati. Da quel rogo, oltre al dolore e ai processi contro le persone fisiche, nacque una delle pagine più importanti della giurisprudenza sulla responsabilità degli enti: la sentenza che per la prima volta chiarì con nettezza cosa debba intendersi, in concreto, per “colpa di organizzazione”, quando un lavoratore muore per l'assenza di misure che l'azienda avrebbe potuto e dovuto adottare.

È una storia che vale la pena ricordare oggi, mentre sul tavolo del Consiglio dei ministri del 4 agosto arriva, tra tredici dossier e senza clamore, un disegno di legge che riscrive in profondità il decreto legislativo 231 del 2001, la norma che consente di chiamare a rispondere le imprese, accanto ai singoli manager o dipendenti, quando un reato viene commesso nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra i reati che fanno scattare questa responsabilità ci sono, dal 2007, l'omicidio colposo e le lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. È l'articolo 25-septies, ed è stato per quasi vent'anni uno dei pochi strumenti capaci di intaccare davvero il patrimonio di un'impresa, non solo la libertà di un dirigente, quando un cantiere, una fabbrica, un magazzino diventano luoghi di morte.

La proposta che arriva ora da un Tavolo tecnico coordinato dal presidente della Sesta sezione penale della Cassazione e conclusosi lo scorso ottobre dopo un lavoro di quasi due anni, non tocca direttamente l'elenco dei reati presupposto. Tocca qualcosa di più decisivo: la struttura stessa della responsabilità. La colpa di organizzazione, che oggi funziona come causa di esclusione, cioè è l'ente a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, diventerebbe elemento costitutivo dell'illecito, da provare in capo all'accusa. Un dettaglio tecnico, si dirà. Ma chi ha visto un'aula di tribunale sa che l'onere della prova, in questi processi, non è un dettaglio: è la differenza tra un'azienda che deve giustificarsi e un'azienda che aspetta di essere accusata, con tutto il tempo e le risorse necessarie a rendere quell'accusa più difficile da sostenere.

A questo si aggiunge la valorizzazione delle “best practices” come parametro per giudicare l'idoneità dei modelli organizzativi adottati dalle imprese: un criterio che restringe lo spazio di valutazione del giudice, ancorandolo a standard che le stesse categorie produttive contribuiscono a definire. Che va ad aggiungersi a un rafforzamento delle garanzie processuali dell'ente, pensato per avvicinarne la posizione a quella dell'imputato persona fisica; un'operazione comprensibile sul piano dei principi, ma che nella pratica dei processi per infortuni sul lavoro significa più strumenti, più tempo, più margini di difesa per chi deve rispondere della morte di un lavoratore.

Nessuno di questi interventi nasce da un'intenzione dichiarata di indebolire la tutela dei lavoratori. Il linguaggio con cui viene presentato parla di certezza del diritto, di prevedibilità, di un sistema sanzionatorio più coerente con i principi generali del diritto penale. Sono argomenti seri, ma le riforme si giudicano anche, e soprattutto, per i loro effetti concreti, e l'effetto concreto di uno spostamento dell'onere della prova, di una riduzione della discrezionalità del giudice, di un rafforzamento delle garanzie difensive dell'ente, è quasi sempre lo stesso: rendere più raro che una condanna arrivi, più lungo il tempo perché arrivi, più fragile, se arriva, la sua tenuta.

Non è un caso che questo dossier viaggi in silenzio, incastonato tra la riforma della Corte dei conti e l'Iva digitale, in un consiglio dei ministri che ha altro di cui occuparsi agli occhi dell'opinione pubblica. Le riforme che toccano gli equilibri tra impresa e responsabilità penale raramente cercano la luce dei titoli di giornale: prosperano nell'ordinaria amministrazione, nelle deleghe tecniche affidate a tavoli di esperti che lavorano fuori dal dibattito pubblico. Non per questo sono meno rilevanti, anzi.

Chi si occupa, per mestiere o per vocazione, di sicurezza sul lavoro sa che il diritto penale non previene gli infortuni. Li contrasta la prevenzione, appunto: la formazione, i controlli, gli investimenti, la cultura d'impresa, ma sa anche che, in assenza di prevenzione reale, la minaccia credibile di una responsabilità capace di colpire il patrimonio dell'azienda, non solo la carriera di un singolo dirigente, resta uno dei pochi argomenti che parlano davvero, nei consigli di amministrazione, la lingua che le imprese capiscono. Indebolire quella minaccia, con qualunque intenzione lo si faccia, ha un prezzo. E quel prezzo, come sempre in questa materia, lo pagano sempre e solo i lavoratori.

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