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Violenza nelle manifestazioni pubbliche: aspetti tecnico-giuridici del D.L. 190/2026

20 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

di Gianni Calesini


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246  è stato pubblicato il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190: “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”.

Col presente contributo non intendo prendere posizione sull’opportunità o meno delle nuove norme, su cui il dibattito è aperto e le opinioni divergono. Mi propongo soltanto di evidenziare alcuni aspetti tecnico-giuridici, così da offrire un quadro sintetico di ciò che il decreto dispone e dei problemi operativi che possono derivarne. In quest'ottica, riconoscendo che anche la scelta dei temi da trattare non è mai del tutto neutra, ho cercato di attenermi come sempre alla regola aurea: ne sutor ultra crepidam, "ciabattino non andare oltre i sandali".

La norma base della tutela penale anticipata (reati di pericolo concreto) da cui il legislatore ha attinto per redigere le norme di questo decreto è il preesistente art. 6-bis della L. 401/1989 di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive[1]. L'art. 5-bis aggiunto alla L. 152/1975 ne ha esteso la portata a tutte le manifestazioni extra-sportive, mentre il nuovo art. 420-bis c.p. ha completato il sistema introducendo una fattispecie autonoma per i casi di violenza organizzata di gruppo ed i relativi promotori.


1. L'art. 5-bis della Legge 152/1975: Condotta individuale

Questa norma punisce l'utilizzo o il lancio illegittimo di strumenti offensivi, pirotecnici o urticanti durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico[2].

La norma distingue due situazioni:


1) Pericolo per l'incolumità delle persone: se il fatto è commesso in modo da creare pericolo per l’incolumità delle persone, la pena edittale va da uno a quattro anni e l’arresto è quindi facoltativo (sempreché ricorrano i presupposti di gravità del fatto o pericolosità del soggetto di cui all’art. 381 c.p.p.).

2). Pericolo per l'integrità delle cose: se invece il fatto è commesso in modo da creare pericolo solo per l’integrità delle cose la pena edittale è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e l’arresto in flagranza non è consentito.

Nota:  Si tratta di reati di pericolo concreto che si consumano quando il bene è esposto ad una situazione di probabilità o possibilità di danno, senza che il bene sia stato leso. La sanzione non si applica se il comportamento non crea pericolo né alle persone né alle cose[3].


2. Art. 420-bis c.p. – Violenza organizzata

Punisce la c.d. violenza di piazza quando è messa in atto da un gruppo organizzato. È un reato che richiede necessariamente più persone (almeno cinque) che agiscono in modo organizzato, anche solo occasionalmente, senza bisogno che il gruppo sia stabile o preesistente.

La condotta sanzionata consiste nell’usare o lanciare oggetti contundenti, armi improprie, petardi, spray urticanti e simili. Perché il reato sussista, però, devono verificarsi insieme due conseguenze: un pericolo concreto per l’incolumità delle persone e un danno alle cose.

La pena è la reclusione da 2 a 5 anni, con una multa. L’arresto in flagranza è facoltativo quando il fatto è grave o l’autore è pericoloso, secondo i presupposti dell’art. 381 c.p.p. È inoltre previsto l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)[4], quando l’autore è identificato dopo i fatti, ad esempio tramite telecamere di videosorveglianza.

La pena aumenta in due casi: a) quando la persona agisce travisata, con modalità che ostacolano il riconoscimento (come passamontagna o caschi integrali), e b) quando il lancio o l’uso degli oggetti è diretto contro infrastrutture critiche, come quelle di energia, trasporti e telecomunicazioni, o contro beni destinati a funzioni o servizi pubblici.

2.1 La figura del "promotore/organizzatore/istigatore":

Il terzo comma dell'art. 420 bis è la parte più rilevante della norma e prevede la reclusione da 4 a 12 anni, una pena più alta (secondo alcuni commentatori, sproporzionata) rispetto a quella di chi partecipa materialmente alle violenze. Si applica sia a chi organizza o promuove la formazione del gruppo violento, (anche  attraverso canali telematici, social network o chat), sia a chi incita o istiga a commettere determinati  fatti violenti.

L'espresso richiamo agli strumenti informatici e telematici ha conseguenze rilevanti anche sul piano investigativo: la Polizia Giudiziaria può ora essere autorizzata a ricorrere a mezzi di indagine particolarmente invasivi, come le intercettazioni e i captatori informatici (i cosiddetti trojan).

Per quanto riguarda le possibilità di misure pre-cautelari si applicano le regole generali sull’arresto e sul fermo: la Polizia Giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo in flagranza, mentre il Pubblico Ministero (o in rari casi di urgenza la Polizia Giudiziaria) può disporre il fermo di una persona indiziata di delitto quando esiste un fondato pericolo di fuga.

Resta un problema non da poco, che dovrà essere risolto caso per caso dal giudice: come  si distingue  il semplice e legittimo invito a partecipare a una manifestazione dalla  vera e propria chiamata all’azione violenta.

In sintesi: Il nuovo decreto legge 190 del 2026 ha mutuato l'esperienza maturata nel contrasto alla violenza sportiva, estendendo la c.d. tutela anticipata anche a casi di violenza durante manifestazioni in luogo pubblico ed in luogo aperto al pubblico. Mentre l'art. 6-bis della L. 401/1989 ( violenza sportiva) e l'art. 5-bis della L. 152/1975 (legge Reale) puniscono prevalentemente la condotta individuale (dove ciascuno risponde della propria azione), il salto di qualità operato dal recente art. 420-bis c.p. (che si applica sia in ambito sportivo, sia non sportivo) sposta l'ottica sul profilo organizzativo plurisoggettivo. Quanto all'entità delle pene comminate (cioè minacciate in astratto) sembra evidente che esse siano state tarate in modo da consentire alla polizia giudiziaria l'arresto facoltativo in flagranza e al P.M. il fermo di indiziato di delitto)[5].

 

Note

[1] Nato per contrastare il fenomeno degli hooligans e delle tifoserie violente, l'art. 6-bis punisce con la reclusione chiunque, all'interno o in prossimità degli impianti sportivi, durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, lancia razzi, bengala, petardi, fumogeni o oggetti contundentie o fa uso di strumenti per l'emissione di gas urticanti. 

[2] Luogo pubblico: è uno spazio  cui chiunque può accedere liberamente senza condizioni, come una via o una piazza. Le riunioni in luogo pubblico non necessitano di alcune autorizzazione, ma debbono soltanto essere preavvisate (art. 17 Cost. e art. 18 T.U.L.S). Luogo aperto al pubblico: è uno spazio a cui le persone possono accedere a determinate condizioni come il pagamento di un biglietto, il rispetto di un regolamento o i limiti di capienza. Uno stadio, un teatro, un cinema sono luoghi aperti al pubblico. Di regola, la gestione di un luogo aperto al pubblico è soggetto ad autorizzazione (licenza) dell'Autorità

[3] I reati di pericolo hanno trovato amplissima trattazione nella dottrina penalistica e nella giurisprudenza. In essi rientra, ad esempio, la fattispecie prevista dall’art. 5 l. n. 645/1952, che sanziona chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali al disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste . Si veda il saggio di Giovanni Cocco in https://www.penaledp.it/il-ruolo-dell-offesa-nelle-fattispecie-incriminatrici-e-il-diritto-vivente/#_ftnref17

[4] L'articolo 382-bis del Codice di Procedura Penale disciplina l'arresto in flagranza differita. Questa norma permette alla polizia giudiziaria di procedere entro 48 ore all'arresto di una persona, sulla base di documentazione videofotografica, informatica o telematica (come video di sorveglianza o contenuti digitali) da cui risulti inequivocabilmente il fatto e l'autore.

 [5] L'arresto facoltativo in flagranza è consentito per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce una pena superiore nel massimo a 3 anni (art. 381 c.p.p). Il fermo di indiziato di delitto e possibile quando la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.

 

 
 
 

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