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Il Diritto è uno strumento non la certezza del fine

Aggiornamento: 26 dic 2022


di Emanuele Davide Ruffino e Germana Zollesi



Il diritto può sancire le realtà, codificandone le situazioni, ma non è la realtà: l’illusione che sia sufficiente emanare una normativa per risolvere un problema ha funzionato in un’infinità di occasioni, ma non può essere considerato un automatismo. Il rischio è che ci si illuda che la realtà si adegui quasi meccanicamente alla norma, per poi constatare che ha prodotto effetti diversi da quelli desiderati.


L’illusione normativa

In un mondo sempre più dominato dalla burocrazia e dal tentativo di adeguare gli eventi al volere degli uomini, il desiderio di sfidare il Fato, che già costò parecchie disavventure agli antichi greci, non sempre porta a risultati apprezzabili. Gli esempi non mancano: con un decreto si affermò che la povertà era abrogata (e poi gli indici statistici rilevarono un brusco incremento del pauperismo); con un provvedimento si è stabilito il price cup dove si fissa un limite massimo al prezzo cui comperare il gas (i più ironici associano al concetto quelli che entrano in un supermercato e dichiarano alla cassiera che dal 15 febbraio, la bistecca la pagheranno al massimo 30 euro al kg). La realtà è l’incontro tra la domanda e l’offerta (condizionato nella fattispecie dalla capacità di ridurre la domanda ricorrendo ad altre forme di energia); il diritto è un accordo che può (potrebbe) produrre effetti, ma non è la realtà. Il fenomeno non vive soltanto all'interno dei nostri confini. Nella Cina comunista, a inizio pandemia si è dichiarato la tolleranza zero, convinti che la presenza dell'esercito più numeroso del mondo garantisse anche il rispetto della norma... Poi, con una "veronica" repentina quanto azzardata, si è optato per l'ennesimo provvedimento normativo che autorizza il rientro al lavoro in assenza di sintomi nel convincimento generale che il Partito possa controllare tutto o quasi.

Nella vita reale chiunque, però, sa che anche la giurisprudenza ha dei limiti.


Regole per non precipitare nel caos

Fin dal primo codice giuridico conosciuto (2380 a.C.), voluto da Urukagina, governatore della città di Lagash (l’attuale Tell al-Hiba, in Iraq), si tentò d’introdurre regole per gestire la società limitando il potere religioso e dei grandi proprietari, combattendo, nel contempo, la fame, l'usura e i furti (fu il primo documento in cui si ritrova esplicitato il concetto di libertà). Da allora il diritto ha aiutato la convivenza, scrivendo le regole cui una collettività deve attenersi per non precipitare nel caos. Inevitabilmente si è andato a formare un rapporto tra i “Cives” e le “Istituzioni”, che oscilla tra l‘indirizzare il sistema verso forme di convivenza civile, basate sui comportamenti virtuosi (il “common law”, incardinato sulla prevalenza del diritto giurisprudenziale, tipico dei paesi anglofoni, fondato su un intrinseco riconoscimento delle consuetudini cui fa seguito la codificazione) o sulla necessità di normare ogni singolo aspetto della società (“civil law” un sistema di ordinamento giuridico, tipico dei paesi dell’Europa continentale, derivante dal diritto romano, imperniato su codici e leggi precostituite e condizionato dal positivismo giuridico).

In entrambi i casi, gli ordini giudiziari devono assumere il ruolo di garante del rispetto di ciò che si è deciso di portare al rango di norma. L‘indipendenza della magistratura e la sua autonomia rispetto agli altri poteri è indispensabile per garantire imparzialità ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che però può essere messa in crisi se anziché rispondere al bene supremo della giustizia, degenera nel perseguire altri interessi.

Le organizzazioni sociali oscillano tra una visione che prevede il massimo livello di autonomia dell’individuo in tutte le scelte che lo riguardano (dalle modalità con cui ci si predispone al rischio, a come si affrontano i problemi sociali) e quelle che vedono nelle istituzioni il soggetto che deve farsi carico di tutte le incombenze, compreso il poter giudicare qualsiasi evento.


Cooperazione e sinergie tra le istituzioni

Fine ultimo delle organizzazioni è compiacere i bisogni umani per il cui soddisfacimento non è esaustiva l’azione di una singola persona, bensì il sincronismo dei gruppi, ottenibile solo dalla condivisione dei comportamenti, veicolandone la complessità. Le persone però non sembrano più essere in grado di convivere senza iniziare contenziosi e ricorrere ad un soggetto terzo che stabilisca la presunta affermazione di ciò che è giusto, riconoscendogli un potere che non sempre viene utilizzato per il fine per cui è stato creato.

Il processo di globalizzazione ha indebolito il ruolo delle autorità tradizionali garanti di un certo modus vivendi, inteso nel suo significato originario di accordo temporaneo tra i soggetti costituenti una società, fondato su reciproche concessioni e su tacite intese: quando queste vengono disattese, l’unica soluzione sembra essere diventato l’adire alle vie giudiziarie, i cui “sacerdoti” ne possono approfittare per rafforzare il loro ruolo.

Se la politica e l’amministrazione della cosa pubblica fossero solo una questione tecnica è logico che a dirigerla sia una figura proveniente da un processo di selezione di tipo concorsuale o la giuscibernetica, quale tecnica volta alla sistematizzazione formale delle norme giuridiche per una riproduzione automatica delle attività decisionali. L’evidente impossibilità di riportare i casi umani ad un numero finito di algoritmi, porta a concedere agli organi giudicanti un livello di discrezionalità, legittima se non inficiata da atteggiamenti impropri. Il problema si sposta sull’interpretazione della vita dell’uomo in confronto a tematiche connesse alla consapevolezza di doversi dotare di regole, alla cui scrittura hanno pari prerogativa di partecipare tutti gli individui, così come pari influenza si dovrebbe esercitare nella fase applicativa. Il rischio è che pochi soggetti possono condizionare le sorti (si pensi, ad esempio, agli effetti economici provocabili con il Qatargate o degli andamenti di una società quotata in Borsa). Tutti i poteri devono avere dei limiti, compreso quello derivante dalla presunzione di risolvere tutte le dispute.

Una risposta a tali problematiche, può essere offerto dallo studio e il conseguente trasferimento dei poteri al livello opportuno, partendo dal presupposto che le autorità sono tali solo se conoscono approfonditamente gli aspetti di loro competenza e riescono ad organizzare risposte razionali. Gli Stati sono nati per riuscire a far convivere difformi situazioni, ma la complessità delle nostre società porta ad individuare una pluralità istituzionale, quale risposta ad una pluralità sociale, che rende complessa l’attività giudicante (gli orrori della guerra in Ucraina, non si sa a chi farli giudicare). Un unico criterio di giudizio può infatti non essere più sufficiente per interpretare l’evolversi delle aggregazioni che caratterizzano le moderne società: il ritmo sempre più incalzante dei cambiamenti rende velocemente obsoleto qualsivoglia equilibrio raggiunto, obbligando costantemente a rivedere i concetti di Ragion di Stato o buon senso che, per secoli, hanno portato a soluzioni responsabili. Il problema non è tanto quello di separare le competenze quando quello di avviare forme di cooperazione che sappiano ottenere il massimo livello di sinergia da istituzioni che, operando su ambiti distinti, riescono a interpretare realtà dissimili, mantenendo però un sufficiente grado di uniformità del sistema.



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