Resistenza. Storie e battaglie delle donne madri della Costituzione/1
di Elisabetta Dellavalle

Con questo saggio, diviso in due puntate, Elisabetta Dellavalle, giornalista e scrittrice, rimette indietro le lancette dell'orologio e ci riporta a (ri)guardare con attenzione il ruolo di quelle donne - eccezionali - che hanno cambiato il volto della società italiana con il loro impegno nella Costituente e nella politica, ma che, a parte pochi casi, sono oggi quasi del tutto dimenticate.
Le parole della partigiana "Gabriella"
“La democrazia non è un gioco e neanche una conquista valida per sempre, ma qualcosa da rinnovare e ricostruire ogni giorno, con determinazione e partecipazione”
Queste parole sono di Tina Anselmi, la partigiana Gabriella della Brigata Cesare Battisti, la prima donna ad essere Ministro della Repubblica Italiana nel 1976.
Resistenza, nome comune femminile. Così come Democrazia, Repubblica, Costituzione. Come Uguaglianza, Fratellanza, Pace. Un caso? Non so, ma ogni tanto vale la pena ricordarlo. Come vale la pena, anzi direi c’è l’urgenza, di ricordare come la quasi totalità delle Madri Costituenti, solo 21 su 556, una ogni 26 uomini, abbia partecipato alla Lotta di Liberazione, radice e nutrimento della nostra Costituzione.
Molte di loro hanno partecipato attivamente alla guerra partigiana sia nei Gruppi di Difesa della Donna che nell’UDI, Unione Donne Italiane, e nel CIF, Centro Italiano Femminile, nonché nelle loro formazioni politiche. E molte di loro hanno continuato a ‘resistere e combattere’ per il resto della loro vita, sia ricomprendo cariche politiche e pubbliche sia nella quotidiana, normale, vita ‘qualunque’.
Il testo fondamentale di riferimento per conoscerle meglio è ‘Costituenti al Lavoro – Donne e Costituzione 1946-1947’ della Fondazione Nilde Jotti per Guida editori nel quale, con la preziosa introduzione di Livia Turco, 21 intellettuali, storiche ed esponenti politiche di oggi, tra le quali Rosa Russo Jervolino, Graziella Falconi e Paola Gaiotti de Biase, raccontano le 21 donne che hanno contribuito a scrivere un’Italia nuova, democratica, egualitaria.
La magnifica ‘avventura’ democratica: il suffragio universale
Il diritto di voto alle donne, che arriva colpevolmente in Italia in quasi vent’anni dopo l’Inghilterra (1928), trent’anni dopo la Russia (1917) e gli Stati Uniti (1920), e quaranta dopo la Finlandia (1907), è alla base della loro elezione. Così il 2 giugno 1946 furono elette 21 donne: 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e 1 dell’Uomo Qualunque. Sono solo 21 su 556 componenti, meno del 4 per cento del totale degli eletti, ma preparatissime e battagliere. Donne votate dalle altre donne che, come si sa, avevano appena votato per la prima volta in Italia, con irrecuperabile ritardo. Donne che votano donne, che di loro si fidano e che ne riconoscono preparazione, coraggio, lealtà alla parola data.
Il diritto di voto alle donne era infatti stato riconosciuto con il Decreto Legislativo numero 23 del 1 febbraio 1945. Tale provvedimento porta la firma del Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi, ma fu ispirato politicamente da Palmiro Togliatti, Vice Presidente del Consiglio e da Alcide De Gasperi, Ministro per gli Affari Esteri, leader, il primo del Pci, l'altro della Dc, dei due partiti di massa più sensibili alla richiesta del voto esteso alle donne insieme con i movimenti, in primis l’Unione donne Italiane (UDI), nata per sostenere il voto alle donne, e il Centro italiano femminile (CIF) d'ispirazione cattolica, fondato nel 1944.
La presenza delle elettrici è altissima, con interessanti differenze: Nord: 91,3% uomini e 90,3% donne; Centro: 89,7 % uomini e 88,0% donne; Sud 84,8% uomini e 86,2% donne; Sicilia: 84.8% uomini e 86,2% donne; Sardegna:84,4% uomini e 87,3%donne. Dallo schema emerge ciò che non ci si aspetta: al Sud e nelle isole l’elettorato femminile è più numeroso di quello maschile. Secoli e secoli di disuguaglianze e restrizioni abbattuti da un gesto semplice e fondamentale, una croce sulla scheda elettorale. Quindi le 21 Costituenti sono la fotografia del momento politico dell’Italia del ’46: in egual misura di PCI e DC, poi PSI e l’Uomo Qualunque.
"Le cinque" deIla "Commissione dei 75"
Cinque delle ventuno Madri Costituenti - Maria Federici, Nilde Iotti e Teresa Noce del Pci, Angelina Merlin (Psi) e Angela Gotelli (Dc) - entrarono a far parte della “Commissione dei 75”, la commissione incaricata dall’Assemblea Costituente di formulare la proposta di Costituzione da dibattere e approvare in aula.
Se si fa eccezione per Nilde Iotti e, in minima parte per Angelina, detta Lina, Merlin (prima donna eletta senatrice) e Teresa Noce, quella parteipazione è caduta nell'oblio, spiegabile con il fatto che alcune non furono ricandidate o scelsero di non ricandidarsi nei loro partiti politici di riferimento, sebbene non smisero mai di impegnarsi nella società, nella scuola, negli enti locali, pagando però con una minore visibilità rispetto all'attività politica.
Nonostante il numero esiguo, le Costituenti conducono e vincono e battaglie importanti: leggendo le carte dei lavori, emergono le loro volontà, soprattutto relativamente ad alcuni articoli, che fanno della Costituzione italiana uno dei documenti più attenti alla promozione della parità e delle pari opportunità tra i sessi.
In una società all’alba dell’affermazione dell’uguaglianza femminile, le Costituenti vogliono rendere concreta l’affermazione dei diritti di una ‘categoria’, le donne, considerata fino ad allora inferiore sotto ogni aspetto necessario al pieno riconoscimento della dignità della persona.
Gli articoli della Costituzione nei quali è inciso il lavoro delle parlamentari
Articolo 3 comma 1: Il principio generale di eguaglianza davanti alla legge “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E' attribuito alla veneta Lina Merlin il merito di aver inserito "di sesso", primo tra i fattori di discriminazione che impediscono per l'appunto la piena dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge tra uomini e donne.
Alla giovanissima, venticinquenne, Teresa Mattei di rilevare, al successivo comma 2, le condizioni che lo Stato si impegna a rimuovere per garantire il rispetto di quei principi: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Art. 29: A Maria Maddalena Rossi dobbiamo la precisazione di sancire l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. (cod. civ. 143 ss; cod. civ.159 ss).
Art. 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio… La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. La formulazione dell’articolo 30 è frutto di un dibattito aspro che porta a un compromesso. Il riconoscimento dei figli naturali è tema che sta molto a cuore alla socialista Bianca Bianchi: “Se si considera che la questione è stata parzialmente risolta solo con la Riforma del Diritto di famiglia nel 1975, si può apprezzare l’impegno antesignano di Bianca Bianchi che tra l’altro su questo tema ebbe fra i suoi più accaniti avversari personaggi del calibro di Giovanni Spadolini”.
L’impegno delle Costituenti si fa sentire anche negli articoli:
Articolo 31: La protezione della maternità:” La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Articolo 37: La parità di genere nel mondo del lavoro: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua ‘essenziale’ funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Anche il termine essenziale è frutto di dibattito e compromesso. Si deve a Maria Federici il principio di parità tra lavoratore e lavoratrice contenuto all'articolo 37, ma anche nell'accesso agli uffici pubblici e agli incarichi elettivi al successivo articolo 51.
Articolo 48: La parità nella partecipazione politica: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. ... Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. Riferendosi al diritto dell’elettorato attivo, riafferma il principio di eguaglianza sancito in via dall’articolo 3. Le donne avevano appena vinto la battaglia per ottenere l’elettorato passivo.
Articolo 51: La parità nell’accesso alle cariche pubbliche: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza”.
Su questo articolo si svolge una battaglia importantissima : il pregiudizio maschile dei Costituenti, infatti, esce allo scoperto più che altrove, nella convinzione che le donne non possano accedere alla Magistratura, “la donna, per sua natura, non è adatta a giudicare, non ha l’equilibrio per giudicare”. Opinione diffusa ma espressa, in particolare, da Giovanni Leone, con cui si scontrano Nilde Iotti e Maria Federici.
Anche nel caso dell’articolo 51 la formulazione è di compromesso ma, quando finalmente le donne sono state ammesse ai concorsi, non c’è stato l’ostacolo della norma costituzionale.
Le costituenti sono TUTTE unite nel voto favorevole all’articolo 11, relativo al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e anche singolarmente si fanno promotrici di importanti diritti civili: Nadia Gallico Spano fu la prima ad affermare la necessità di stabilire l’uguaglianza fra figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio e di cancellare l’odiosa definizione “figli di N. N.” destinata a questi ultimi.
“Il grande risultato raggiunto dalle 21 si deve anche alla capacità che quelle donne ebbero di fare lavoro di squadra. Così sempre Livia Turco: “Pur avendo diverse formazioni culturali, pur essendo orgogliosamente democristiane, socialiste, comuniste, seppero costruire una formidabile alleanza tra di loro per incidere nella formulazione della Costituzione, iscrivendo in essa una nuova visione della donna, di rapporti tra donne e uomini, del rapporto genitori figli”.
Continua/1











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