Hamas in Italia: anatomia di una svolta giudiziaria
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Come l'inchiesta di Genova ha svelato la struttura, l'ideologia e la rete finanziaria dell'organizzazione sul territorio nazionale.
Il 7 ottobre 2023 Hamas ha realizzato il più grave massacro di israeliani nella storia della guerra guerreggiata con mezzi non convenzionali e terroristici contro lo Stato di Israele: 1200 morti. Ciò che ne è seguito è un genocidio che prosegue nella Striscia di Gaza da parte delle forze armate di Tel Aviv; un genocidio voluto dal governo estremista di destra che ad oggi è prossimo all'iperbolica cifra di 75 mila vittime e centinaia di migliaia di feriti e dispersi, oltre alla distruzione e avvelenamento del territorio.
È la vendetta criminale di Netanyahu, il politico al potere da vent'anni in Israele, che ha "plasmato" l'unica democrazia del Medio oriente in una democratura corrotta e violenta, il capo di un Paese che ha ignorato gli avvertimenti e gli allarmi di un attacco terroristico imminente prima del 7 ottobre, e progressivamente per coprire le sue colpe, come sostengono i mezzi di informazione in Israele, ha attizzato l'odio collettivo dei suoi concittadini fino a nutrirlo con il sangue della popolazione civile di Gaza e l'imposizione di una guerra di conquista. A Gaza, come in Cisgiordania e in Libano.
Questo ha favorito una koinè di sentimenti contrapposti e polarizzati che ha finito per sfumare le responsabilità dell'organizzazione palestinese di Hamas. Una koinè sempre più condizionata dalle situazioni e dalle contingenze del momento, con riflessi sulla stessa inchiesta giudiziaria in Italia e sulle giustificazioni che accompagnano anche oggi, nelle manifestazioni organizzate, i crimini di Hamas. Una anomalia che ha creato un'amplificazione dei commenti e simmetricamente una distorsione rispetto ai fatti accertati dalla magistratura. Nel suo articolo, Gianni Calesini riassume le linee investigative dell'inchiesta genovese. (La Porta di Vetro)
di Gianni Calesini

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Genova Silvia Carpanini (Ord. N. 9630/23 RGGIP del 26.12.2025) segna un punto di svolta nell'acquisizione della conoscenza circa il carattere criminale e terrorista di Hamas sul territorio italiano. Attraverso un solido metodo investigativo e un rigoroso inquadramento giuridico, l'inchiesta ne svela la struttura, la rete finanziaria e i pilastri ideologici, distinguendo nettamente l'organizzazione dalle legittime aspirazioni del popolo palestinese.
1. La svolta che spiazza l'ambiguità
Esistono atti giudiziari spartiacque, che segnano un prima e un dopo. L’ordinanza del GIP Carpanini è uno di questi: un punto di svolta il cui valore supera i confini del processo penale, poiché la struttura di Hamas in Italia è stata indagata a fondo, evidenziandone la natura di associazione terroristica internazionale.
In precedenza il dibattito su Hamas si è spesso diviso tra due tesi contrapposte: da una parte la narrazione di chi descrive un movimento di resistenza nato per difendere i diritti dei palestinesi, dall'altra chi lo considera esclusivamente un'organizzazione terroristica. Oggi, però, è tutto più chiaro. C'è un momento in cui la realtà dei fatti spazza via ogni ambiguità, e quel momento è arrivato quando, a dicembre 2025, il GIP di Genova Silvia Carpanini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove uomini, accusati di far parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale[1].
Come in ogni procedimento penale, vige il principio della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Non solo: quanto più le accuse sono gravi, tanto più solide devono (o dovrebbero) essere gli elementi di prova. Questo principio deve valere sempre, a maggior ragione quando gran parte delle prove si fonda su intercettazioni telefoniche e ambientali in lingue complesse come l’arabo e dialetti. In questo caso, tuttavia, oltre alla ricerca delle responsabilità personali, si è resa indispensabile un'ampia ricostruzione della struttura, dell'ideologia e delle modalità operative di Hamas.
Perché si è reso necessario tutto questo?
Nelle inchieste per associazione mafiosa, l'esistenza e la matrice criminale di organizzazioni come 'ndrangheta mafia o camorra sono concetti già acquisiti: se fai parte dell'organizzazione mafiosa o se ne agevoli l'attività, sei anche tu un criminale. Per Hamas il quadro era ben diverso e i magistrati hanno dovuto svelarne la realtà nascosta.
Alla fine, indipendentemente dall'esito del procedimento a carico degli attuali indagati, la portata dell'ordinanza rimarrà fondamentale nell'analisi dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale in Italia.
2. La solidità del metodo di raccolta degli elementi di prova
Secondo l'accusa , una rete di strutture avrebbe realizzato la raccolta e l’invio di risorse destinate al sostegno di HAMAS e delle sue articolazioni, attraverso iniziative di solidarietà e beneficenza utilizzate come paravento (p. 30) e organizzazioni di copertura (p. 50)
All'indomani dell'esecuzione delle misure cautelari, il dibattito si è orientato su due direttrici: da un lato la difesa degli indagati basata sul principio di presunzione di innocenza, dall'altro le voci critiche che hanno tentato di sminuire l'operazione, parlando di "documenti farlocchi". I dati investigativi smentiscono quest'ultima tesi.
Come evidenziato dal giudice, gli elementi raccolti non derivano esclusivamente da informazioni fornite da servizi di intelligence stranieri. I documenti acquisiti attraverso la cooperazione internazionale, prevista dalle normative europee e coordinata da Eurojust, sono stati verificati mediante una pluralità di attività investigative: intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche, sistemi di videosorveglianza, analisi OSINT[2] e analisi patrimoniali e finanziarie secondo le regole del processo penale italiano.
In quest'ottica i magistrati genovesi hanno edificato un solido quadro indiziario basato su quattro pilastri:
a) Inquadramento giuridico: la dimostrazione della natura terroristica di Hamas, ancorata alla giurisprudenza nazionale e internazionale.
b) Ricostruzione dei flussi finanziari: l'analisi dettagliata dei canali di finanziamento e di trasferimento del denaro operanti anche in Italia.
c) Radicamento territoriale: l'accertamento di una cellula operativa attiva sul territorio nazionale.
d) Vaglio delle prove estere: la verifica rigorosa, ai fini della dimostrazione del carattere criminale e terrorista in Italia, dei documenti trasmessi dalle autorità straniere (in particolare israeliane), supportata da riscontri della Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato e Guardia di Finanza).
3. La giurisprudenza sugli atti esteri e la definizione di terrorismo
Il punto più delicato riguarda la possibilità di acquisire la documentazione trasmessa da organismi stranieri, specialmente se appartenenti a paesi esterni all'Unione Europea. In questo contesto, un punto di forza dell'ordinanza consiste proprio nel rigoroso inquadramento procedurale della documentazione estera; infatti il giudice ha analiticamente documentato come l'acquisizione di atti amministrativi e informativi inviati da autorità straniere sia avvenuta nel pieno rispetto dell'articolo 234 del codice di procedura penale, delle linee guida del Consiglio d'Europa e dei protocolli Eurojust.
Sul piano del diritto penale sostanziale, la Corte di Cassazione ha già chiarito quali condotte integrino il reato di terrorismo ai sensi dell'art. 270-bis c.p.[3]
Nei contesti di conflitto armato, sono qualificati come atti terroristici anche gli attacchi a obiettivi militari quando causano, in modo certo e inevitabile, gravi danni alla popolazione civile.[4] A consolidare il quadro indiziario concorre infine l'inserimento di Hamas nelle black list europee.[5]
4. Un progetto politico preciso: non pace né libertà, ma un regime teocratico
Nel merito, l'analisi dei magistrati è ripartita dalle origini di Hamas. Nata dal ceppo dei Fratelli Musulmani nel contesto del conflitto israelo-palestinese, l'organizzazione si inserisce nel solco dell'integralismo islamico, avendo fin dall'inizio come obiettivi l'espansione dell'Islam radicale e la distruzione dello Stato d'Israele.
L'ordinanza ripercorre l'evoluzione ideologica e programmatica del gruppo attraverso l'esame dei suoi testi di riferimento e i principali documenti ufficiali, dalla Carta del 1988 al documento politico del 2017:
1) Lo Statuto del 1988 (Covenant): Il documento fondativo esprime una visione radicale e apertamente antisemita. Tutta la Palestina viene proclamata waqf (bene religioso inalienabile), precludendo così qualsiasi cessione territoriale o negoziato di pace e indicando nel Jihad l'unica via possibile.
2) Il Documento del 2017: Nonostante un linguaggio rivisto e adattato alla diplomazia moderna, l'aggiornamento programmatico conferma i cardini storici: il rifiuto della soluzione a due Stati, la lotta per la sovranità "dal fiume al mare" e l'incompatibilità con qualsiasi modello statale laico.
Da questi testi emerge un'impostazione che rifiuta una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e considera la lotta armata e il Jihad come gli unici strumenti attraverso i quali raggiungere i propri obiettivi. La prospettiva delineata non è quella di uno Stato democratico e laico, ma di un ordinamento fondato sull'applicazione della Sharia, dove l'intero territorio palestinese è considerato un bene non negoziabile.
In sintesi: nei suoi documenti ufficiali Hamas mette in chiaro che:
Nessuna soluzione a due Stati o via pacifica è accettabile: qualsiasi conferenza di pace o trattativa viene esplicitamente rifiutata. L'unica via prevista è il Jihad.
No allo Stato laico: la visione di Hamas prevede unicamente la legge islamica (Sharia) applicata su tutto il territorio.
Nessun compromesso sul territorio: il territorio della Palestina è considerato un bene religioso inalienabile (waqf) di cui nessuno ha il diritto di cedere neanche un centimetro.
5. Ali separate o struttura unitaria? Non esistono due Hamas
Una delle affermazioni più diffuse nel dibattito politico in Italia è che Hamas sia composto da due realtà distinte: un'ala militare che concentra le proprie operazioni belliche strettamente all'interno dei confini storici della Palestina mandataria[6] e un'ala politica o sociale impegnata nell'assistenza alla popolazione.
Secondo la ricostruzione contenuta negli atti dell'indagine, questa distinzione non riflette l'effettiva organizzazione del movimento. Le attività politiche, assistenziali, propagandistiche e militari vengono considerate parti di un'unica struttura. Come dichiarava lo sceicco Ahmed Yassin, co-fondatore dell'organizzazione: «Hamas è un corpo solo; se stacchiamo le ali il corpo non vola» (Ordinanza, pag. 29).
6. La questione antisionismo/antisemitismo nell’ideologia di Hamas
La critica politica spesso cerca di scindere il concetto di antisionismo da quello di antisemitismo, ma i testi fondativi di Hamas non fanno questa distinzione: in essi il nemico dichiarato non è solo uno Stato o un esercito, ma l'intero popolo ebraico.
La Carta del 1988 (Covenant) contiene affermazioni che non si limitano alla contrapposizione con lo Stato di Israele, ma si estendono agli ebrei nel loro complesso. Il documento richiama persino i cosiddetti "Protocolli dei Savi di Sion", un noto falso storico utilizzato per oltre un secolo dalla propaganda antisemita.
Il successivo testo politico del 2017 utilizza un linguaggio diverso e più adatto al contesto internazionale. Secondo l'attenta ricostruzione contenuta nell'ordinanza però, questo cambiamento riguarda unicamente la forma della comunicazione e non gli obiettivi di fondo dell'organizzazione.
7. Il significato dello slogan "dal fiume al mare"
"From the river to the sea" è uno degli slogan più utilizzati nelle manifestazioni a sostegno della causa palestinese e molte persone lo interpretano come un invito alla libertà e all'autodeterminazione.
L'indagine evidenzia però che nei documenti e nella propaganda di Hamas quella formula indica la rivendicazione totale del territorio, con la cancellazione di qualsiasi presenza o Stato non islamico nell'intera regione compresa tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo.
8. La resistenza ha un limite: il terrorismo sui civili
Il diritto internazionale distingue nettamente tra il diritto dei popoli all'autodeterminazione e gli atti di terrorismo. Anche quando esistono controversie sull'occupazione di un territorio, gli attacchi deliberati contro i civili costituiscono una grave violazione delle norme internazionali.
Secondo gli atti dell'inchiesta, Hamas ha fatto ricorso in modo sistematico ad attentati contro la popolazione civile. Questo elemento ha determinato il suo inserimento nelle liste delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea e di numerosi altri Paesi, qualificazione ampiamente richiamata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
9. La rete dei finanziamenti
Le indagini ricostruiscono anche il sistema di raccolta del denaro e la rete finanziaria dell'organizzazione. L'inchiesta ha svelato come lo schema finanziario adottato in Italia ricalchi il meccanismo già sperimentato in altri Paesi. Dapprima si creano reti ed enti caritatevoli di facciata, facendo leva sui simboli dell'Islam o sulla genuina sensibilità dell'opinione pubblica verso l'emergenza umanitaria a Gaza, in seguito, attraverso canali informali (come l'Hawala [7]), i fondi raccolti finiscono ad alimentare la struttura e l'ala militare del movimento, mentre solo una quota marginale giunge alla popolazione sofferente. Naturalmente questo non significa, né deve creare il sospetto, che tutte le raccolte fondi e gli aiuti umanitari pro Palestina siano una copertura.
10. Distinguere Hamas dal popolo palestinese
Un aspetto importante sottolineato dal giudice, è la necessità di non sovrapporre due piani ben distinti: chiedere la tutela dei civili o criticare le politiche dell'attuale governo israeliano non significa necessariamente condividere o abbracciare l'ideologia o gli obiettivi di Hamas.
Allo stesso tempo però, comprendere la natura dell'organizzazione svelata dall'inchiesta ci aiuta ad evitare semplificazioni che finiscono giustificare il progetto politico e religioso di un movimento che invece, secondo la ricostruzione della magistratura, persegue i propri obiettivi anche attraverso il terrorismo.
Conclusioni: la fine dell'equivoco
In un dibattito spesso dominato dagli slogan, conoscere i documenti e le risultanze investigative rappresenta il primo passo per formarsi un'opinione consapevole e, in quest’ottica, l’ordinanza del Tribunale di Genova segna un punto di svolta non solo sul piano giudiziario.
Delineando con rigore giuridico la natura, i metodi e le ramificazioni dell'organizzazione, HAMAS viene identificato come soggetto terroristico. Il lavoro dei magistrati ha fissato un principio e conduce a una chiara conclusione: da questo momento, l'ignoranza o l'ingenuità non potranno più rappresentare un alibi per giustificare coperture o fiancheggiamenti , diretti o indiretti,
Infine, l’ordinanza sembra chiarire meglio i confini per la contestazione del delitto di concorso esterno con Hamas, in analogia a quanto già avviene per le organizzazioni di tipo mafioso[8].
Note
[1] Ord. N. 1265/23 RGPM – N. 9630/23 RGGIP del 26.12.2025
[2] OSINT: Open-Source Intelligence, cioè informazioni e analisi ottenute tramite la raccolta sistematica di dati da fonti pubbliche
[3] Art. 270-bis c.p. - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale ed eversione dell’ordine democratico.. Al riguardo la Cassazione richiama la Convenzione di New York del 1999 e distingue gli attacchi contro civili dalle azioni contro combattenti; inoltre considera possibile la natura terroristica di un attacco contro un obiettivo militare quando le circostanze concrete rendano certe e inevitabili gravi conseguenze per la popolazione civile
[4] Nella medesima ottica vanno ovviamente consideratele azioni militari che coinvolgono la popolazione civile di Gaza e dell'Ucraina
[5] L’inserimento di Hamas nelle liste antiterrorismo dell’Unione Europea costituisce un ulteriore elemento del quadro di riferimento, ma non può costituire da solo prova della finalità terroristica dell’associazione, che deve essere accertata sulla base degli elementi acquisiti secondo le regole del processo penale. Vedi per tutte Cass. Sez. 6 11/7/24 n. 32712.
[6]Territorio amministrato dalla Gran Bretagna sotto mandato della Società delle Nazioni tra il 1920 e il 1948, dopo la caduta dell’impero ottomano, definendo così per la prima volta i confini della regione compresa tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo.
[7] L'Hawala è un sistema informale di trasferimento di valori basato sulla fiducia. Una persona consegna una somma a un intermediario (ad es. in Italia), il quale incarica un proprio corrispondente in Palestina di versare la stessa somma al destinatario. Funziona come un circuito finanziario parallelo e illegale che, benché privo di garanzie scritte, si regge sul rispetto assoluto degli accordi tra gli intermediari.
[8] Al riguardo va ricordato che la Corte di Cassazione ha già riconosciuto la configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo di cui all’art. 270-bis c.p., da parte di chi fornisce un contributo concreto, consapevole e rilevante al rafforzamento o al conseguimento degli scopi dell’associazione. In relazione alla raccolta fondi, il fatto che una cellula non svolga direttamente attentati non esclude la responsabilità associativa o il concorso esterno.











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